Statuto e Atto Costitutivo

PREMESSA

La CCIAA è un’organizzazione che ha l’obiettivo di raggruppare i rappresentanti delle società italiane che vogliono espandere i loro interessi in Angola, mettendoli in contatto con operatori, imprenditori e investitori locali e con i rappresentanti di istituzioni sia angolane che italiane in Angola e con i residenti italiani in Angola il cui business è legato all’Italia. Inoltre attua in Italia, presso istituzioni finanziarie, creditizie, associazioni di categoria, enti di sviluppo e università una politica di sensibilizzazione sulle possibili opportunità per gli imprenditori italiani in Angola, creando gli strumenti necessari per sostenerli in ogni loro passaggio.

Le attività di base della CCIAA sono le seguenti:

promuovere gli interessi della comunità d’affari italiana in Angola e sviluppare il collegamento tra Italia e il Paese africano;

fornire informazioni d’affari ai propri Soci;

cooperare con altre associazioni d’affari in Angola e nella regione circostante.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
È costituita l’associazione denominata “CAMERA COMMERCIO ITALIA-ANGOLA” con sede in Roma (RM), Piazzale dell’Emporio n. 16/A, scala B, interno 5/A.
L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di:
- operare per lo sviluppo delle relazioni commerciali, turistiche, culturali, tra Italia e l’estero;
- costruire una rete di contatti esteri che sia di supporto alle relazioni commerciali tra imprenditoria italiana ed estera;
- erogare servizi alle imprese interessate all’interscambio tra l’Italia e l’estero;
- istituire ed aggiornare gli albi degli associati suddivisi per specializzazioni e qualificazioni, ovvero per specialità merceologiche;
- promuovere ed istituire, anche tramite convenzioni, ovvero coordinare: Scuole e Corsi di specializzazione, Associazioni e Comitati di categoria, dipartimenti, commissioni, centri di ricerca, osservatori sociali culturali economici e finanziari e quant’altro direttamente o indirettamente funzionale al raggiungimento delle proprie finalità associative.
- organizzare tra i soci, lo sviluppo delle loro attività, l'incremento del prestigio della loro immagine, il loro aggiornamento professionale, al fine di migliorare le loro prestazioni professionali, anche tramite la diffusione di un marchio comune, svolgendo, inoltre, tutte le attività accessorie che si collegano direttamente o indirettamente al suo scopo principale;
- attuare iniziative culturali, sociali e umanitarie anche mediante attività di informazione presso l’opinione pubblica, attraverso iniziative promozionali e di partecipazione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, convegni, petizioni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare, studiare, realizzare e gestire progetti di sviluppo sociale.
L’associazione è retta dallo statuto composto dai numero ventiquattro articoli che si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell’associazione per i primi tre anni e nelle persone dei signori:
TREVISANELLO Arrigo
VERARDI Claudio
BASSO Tiziano
PASCOLETTI Daniela
RUSSO Enzo
CAIOLI Paolo
RUGGERI Cesare Massimo
MAROTTA Francesco
CORRIERI Francesco
I consiglieri nominati eleggono:
TREVISANELLO Arrigo alla carica di Presidente;
VERARDI Claudio alla carica di Vicepresidente;
BASSO Tiziano alla carica di Tesoriere;
PASCOLETTI Daniela alla carica di Segretario
i quali dichiarano di accettare la carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.



STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
È costituita l'associazione denominata “ASSOCIAZIONE CAMERA COMMERCIO ITALIA-ANGOLA” (nel prosieguo, per brevità, semplicemente “l’Associazione”).

Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in Roma, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendano di volta in volta necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.
È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci.
L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente applicabile.

Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4
L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di:
- operare per lo sviluppo delle relazioni commerciali, turistiche, culturali, tra Italia e l’estero;
- costruire una rete di contatti esteri che sia di supporto alle relazioni commerciali tra imprenditoria italiana ed estera;
- erogare servizi alle imprese interessate all’interscambio tra l’Italia e l’estero;
- istituire ed aggiornare gli albi degli associati suddivisi per specializzazioni e qualificazioni, ovvero per specialità merceologiche;
- promuovere ed istituire, anche tramite convenzioni, ovvero coordinare: Scuole e Corsi di specializzazione, Associazioni e Comitati di categoria, dipartimenti, commissioni, centri di ricerca, osservatori sociali culturali economici e finanziari e quant’altro direttamente o indirettamente funzionale al raggiungimento delle proprie finalità associative.
- organizzare tra i soci, lo sviluppo delle loro attività, l'incremento del prestigio della loro immagine, il loro aggiornamento professionale, al fine di migliorare le loro prestazioni professionali, anche tramite la diffusione di un marchio comune, svolgendo, inoltre, tutte le attività accessorie che si collegano direttamente o indirettamente al suo scopo principale;
- attuare iniziative culturali, sociali e umanitarie anche mediante attività di informazione presso l’opinione pubblica, attraverso iniziative promozionali e di partecipazione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, convegni, petizioni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare, studiare, realizzare e gestire progetti di sviluppo sociale.


SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci si distinguono in:
Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci sostenitori;
Soci onorari.
Possono essere costituite nuove tipologie di socio, come pure abrogate quelle esistenti a mezzo modifica e/o integrazione del Regolamento dell’Associazione.
Soci fondatori sono i soci che hanno dato vita alla costituzione dell’Associazione e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
I Soci Fondatori che non rinnovano l’adesione all’Associazione tramite pagamento della quota associativa divengono automaticamente Soci sostenitori e restano pertanto soci dell’Associazione, ma senza diritto di voto e senza la possibilità di utilizzare i servizi dell’Associazione destinati ai Soci ordinari.
Il Regolamento dell’Associazione stabilisce, caso per caso, l’eventuale esenzione dal pagamento o meno della quota associativa, per i Soci fondatori. Il Socio fondatore espressamente esentato dal relativo regolamento rimane tale a tutti gli effetti e pertanto non vede ridotti i propri diritti e/o prerogative.
Soci ordinari sono imprese, persone fisiche, professionisti, aziende private e pubbliche, enti pubblici o privati, istituzioni di qualunque genere, associazioni culturali, sociali, assistenziali e professionali, persone fisiche e qualunque persona o ente che intenda svolgere attività o effettuare investimenti in paesi stranieri,  in particolar modo nei paesi extra comunitari, ovvero produrre, comperare, vendere, promuovere, analizzare, collaborare, con qualunque altra persona fisica o forma giuridica sita in Italia o all’estero e che voglia essere parte attiva dell’Associazione. I Soci ordinari possono avere inoltre qualifiche differenziate, con pagamento di differenti quote associative  e cariche differenti all’interno dell’Associazione, a seconda dell’impegno che essi potranno e vorranno assumere per l’Associazione stessa. Mansioni, diritti, doveri e quote associative sono descritti nel Regolamento dell’Associazione. I Soci ordinari che non rinnovano l’adesione all’Associazione tramite pagamento della quota associativa divengono automaticamente Soci sostenitori e restano pertanto soci dell’Associazione, ma senza diritto di voto e senza la possibilità di utilizzare i servizi dell’Associazione destinati ai Soci ordinari.
Soci sostenitori sono le imprese, persone fisiche, professionisti, aziende private e pubbliche, enti pubblici o privati, istituzioni di qualunque genere, associazioni culturali, sociali, assistenziali e professionali, persone fisiche e qualunque persona o ente che intenda svolgere attività od effettuare investimenti in paesi stranieri, ovvero produrre, comperare, vendere, promuovere, analizzare, collaborare, con qualunque altra persona fisica o forma giuridica sita in paesi stranieri, in particolar modo nei paesi extra comunitari, ma che non desiderino essere parte attiva dell’Associazione. I Soci sostenitori sono esenti pertanto dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto ma possono in qualunque momento richiedere il passaggio a Soci ordinari, previa valutazione del Consiglio Direttivo e pagamento della quota associativa.
Soci onorari sono quelli cui il Consiglio Direttivo, con deliberazione insindacabile e inappellabile, vorrà conferire tale titolo in considerazione di meriti speciali e/o particolari cariche ricoperte. Il Regolamento dell’Associazione stabilisce, caso per caso, l’esenzione dal pagamento o meno della quota associativa, per i Soci onorari.
I Soci ordinari come i Soci fondatori e i Soci onorari non espressamente esentati dal Regolamento dell’Associazione, devono versare ogni anno le quote associative così come stabilito dallo statuto e dal Regolamento dell’Associazione. I Soci fondatori e i Soci ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea dei soci.
I Soci sostenitori e i Soci onorari esentati dal pagamento della quota associativa non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione. La domanda d’iscrizione del candidato socio deve essere accettata dal Consiglio Direttivo fermo restando il diritto di veto da parte del Presidente.
Tutti i soci, eccetto i Soci sostenitori e i Soci onorari esentati dal pagamento della quota, hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni o iniziative indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti:
1. - al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio dalla categoria Soci fondatori o Soci ordinari per rientrare nella categoria Soci sostenitori;
2. -  ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
 comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie su delibera del Consiglio direttivo; il mancato versamento delle quote straordinarie deliberate ha come unico effetto l’esclusione del socio dalla categoria dei Soci fondatori o Soci ordinari per rientrare nella categoria dei Soci sostenitori restando esclusa qualsivoglia responsabilità patrimoniale personale del socio per qualsivoglia eventuale obbligo finanziario dell’Associazione;
3. - a disporre di un indirizzo di posta elettronica personale, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni. Il socio accetta la corrispondenza via posta elettronica come documentazione ufficiale per le comunicazioni con l’Associazione e pertanto l’uso di tale mezzo per l’effettuazione delle stesse, ivi incluse quelle obbligatorie ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, non potrà essere eccepito quale difetto di forma delle comunicazioni stesse o quale mancata comunicazione. Il socio si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali cambiamenti del suddetto indirizzo di posta elettronica.


SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 6
La qualità di socio si perde per:

. decesso;

. mancato pagamento della quota sociale da parte del socio non espressamente esentato, in tal caso la decadenza opera su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale quale eventuale misura aggiuntiva rispetto al passaggio automatico alla qualifica di Socio sostenitore;
. dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso qualora dovuta;

. espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato se possibile e qualora richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.


RISORSE ECONOMICHE
Articolo 7
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da
beni mobili ed immobili,
donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori
e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.


ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 9
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) approvare il Regolamento dell’Associazione e le sue eventuali integrazioni e/o modifiche;
d) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
e) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 10
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, telegramma, fax, posta elettronica (all’indirizzo del socio di cui al precedente Articolo 5) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 11
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 12
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto al suo interno. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà compito del Consiglio Direttivo preparare e stilare il Regolamento dell’Associazione che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Il Regolamento dell’Associazione dovrà essere sottoposto all'approvazione a maggioranza ordinaria della prima Assemblea successiva a quella che ha eletto il primo Consiglio Direttivo.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora, in corso di mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono agli eletti nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i consiglieri sostitutivi scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica (all’indirizzo di cui al precedente Articolo 5) o  telegramma, purché sia fornita la prova dell’avvenuto ricevimento.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.
In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e/o la persona che la presiede ed il Segretario.

Articolo 17
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 18
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE
Articolo 19
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano comprovati motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;
.  redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
.  vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
. emanare i regolamenti interni delle strutture dell’Associazione;
. individuare e proporre al Consiglio Direttivo, l’istituzione  nonché gli eventuali compensi di comitati operativi, tecnici e scientifici che il Presidente presiederà determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi nel Regolamento dell’Associazione, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.


COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 21
L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che dura in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo, e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente, partecipando, ove ne ravvisi l’opportunità, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.


ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.


SCIOGLIMENTO

Articolo 23
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 24
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.